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Statuto

ART. 1 - Origine

La Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo è stata fondata nel 1265 come confraternita spirituale e caritativa per opera dei domenicani Padre Pinamonte da Brembate ed il Vescovo di Bergamo Erbordo. I fondatori perseguivano prioritariamente la difesa della fede a contrasto delle eresie e l'attuazione concreta di tale finalità ideale e spirituale si sviluppò anche nelle opere di misericordia corporali, come il soccorso dei poveri, degli infermi, dei carcerati e degli altri bisognosi. Le prime rendite furono le offerte raccolte tra i Confratelli, cui si aggiunsero beni, lasciti, ed eredità che col tempo e grazie ad una accorta amministrazione si accrebbero fino a costituire un ingente patrimonio.
La Congregazione divenne Istituzione di grandissima importanza non solo benefica, ma anche nel campo economico, sociale, artistico, culturale e dell'istruzione.
Retta da cittadini eminenti, riscosse il pubblico apprezzamento per l'efficienza ed oculatezza con cui perseguiva le finalità statutarie, amministrando i molti beni che la devozione e la generosità della cittadinanza donavano.
Nel 1449 il Consiglio della Città di Bergamo le affidò l'ufficiatura e la manutenzione della Basilica di S. Maria Maggiore in cui la Congregazione aveva posto la sua sede nel corso del secolo precedente, lasciando la Cattedrale di S. Vincenzo.
Nel 1453 Papa Nicolò V, con la bolla "Qui misericordiae et pietatis", esentò dalla giurisdizione vescovile sia la Basilica di S. Maria Maggiore che la Congregazione.
Nei secoli successivi la Congregazione sostenne la vita spirituale di S. Maria Maggiore, arricchendo l'edificio di opere d‘arte e promuovendo celebrazioni liturgiche e religiose, quali ad esempio la predicazione quotidiana dei Quaresimali.
Nella nuova sede di Via Arena andò poi collocando Scuole (l’Accademia, il Collegio Mariano e la Scuola Musicale), per secoli legate al servizio ed agli obblighi di culto della Basilica e poi estese a beneficio di tutti i giovani.
Gli eventi storici ed i movimenti di pensiero del XIX secolo non intaccarono lo spirito e le finalità della Congregazione nella quale, anzi, confluirono altri istituti di indole elemosiniera quali: Misericordia del Monte San Vigilio - Eredità Ghislandi - Monte dell’Abbondanza Pio Luogo del Sovvegno - Legato Montechiari - Legato Piatti - Legato Mazzoleni Campini - Eredità Scarpacci Ostani Volpi e Consortium Post Murgulam.
Le legislazioni del XX secolo influirono esclusivamente sui modelli organizzativi della Congregazione.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1978 (G.U.I n. 361 del 29 dicembre 1978) la Congregazione della Misericordia Maggiore è compresa al n. 102 nell'elenco delle istituzioni di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

ART. 2 - Denominazione e sede

La Fondazione è denominata CONGREGAZIONE DELLA MISERICORDIA MAGGIORE DI BERGAMO.
La Congregazione continua ad utilizzare l’abbreviazione paleografica medioevale “MIA” con la quale è sempre stata conosciuta.
La Fondazione ha sede legale in Bergamo.

ART. 3 - Natura giuridica

La CONGREGAZIONE DELLA MISERICORDlA MAGGIORE DI BERGAMO è una Fondazione costituita ai sensi dell'art. 12 del C.C., con personalità giuridica di diritto privato acquisita ai sensi del D.P.R. 10.02.2000 n. 361.
La Fondazione:

  • non ha scopo di lucro
  • riconferma il rispetto degli interessi e delle finalità espressi nelle tavole fondative e negli statuti originari
  • partecipa, sulla scorta della legislazione vigente ed in aderenza alla propria ispirazione cristiana alla realizzazione del sistema sociale, nell'ambito caritativo-assistenziale, educativo e formativo.


ART. 4 - Scopi

La Fondazione perseguendo le finalità che furono e sono proprie della "MIA", ha i seguenti scopi primari e fondamentali:
  • promuove attività inerenti la sfera educativo religiosa, nel rispetto del l’originaria connotazione cristiana cattolica;
  • provvede a soddisfare le esigenze di tutte le antiche e nuove povertà;
  • sostiene l'attività di istruzione e cultura nei più ampi aspetti e manifestazioni tendenti sia alla conservazione dei beni strumentali che delle tradizioni, nonchè promuovere nuove attività ed opere nell'ambito prioritariamente bergamasco ed eventualmente lombardo;
  • garantisce l’ufficiatura, il governo e l'amministrazione della Basilica di S. Maria Maggiore, Cappella della Città con gli inerenti servizi religiosi, culturali ed educativi, prevedendo apposito convenzionamento con la diocesi di Bergamo;
  • mantiene, valorizza ed incrementa l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestisce al meglio i beni in affidamento;

ART. 5 - Patrimonio

Tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla MIA, risultanti dagli inventari costituiscono il patrimonio della Fondazione.
Il patrimonio potrà essere incrementato:

  • da acquisti, eventuali donazioni o lasciti di beni mobili ed immobili;
  • da sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
  • da contributi a destinazione vincolata;
ll patrimonio si divide in patrimonio disponibile che può essere alienato dal Consiglio con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e patrimonio indisponibile che è destinato direttamente al raggiungimento delle finalità istituzionali fa cui alienazione presuppone una deliberazione assunta dal Consiglio con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nonché la previsione di reinvestimento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 4/5/2001 n. 207 art. 17 comma 2°.


ART. 6 - Mezzi di finanziamento della gestione

Per la realizzazione degli scopi di cui all‘art. 4, la Fondazione utilizza:

  • le rendite dei proprio patrimonio;
  • i contributi di persone fisiche e/o giuridiche ordinari, straordinari e/o a destinazione vincolata;
  • le eventuali eccedenze attive, se non oggetto di specifica destinazione da parte del Consiglio di Amministrazione, per l’incremento del patrimonio di cui al precedente art. 5;
  • i proventi, i lasciti modali e le donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
  • le entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.


ART. 7 - Organi

  1. Sono organi della Fondazione:

    • il Presidente;
    • il VicePresidente;
    • il Consiglio di Amministrazione;
    • il Collegio dei Revisore dei Conti.
  2. Possono essere altresì organi della fondazione le Commissioni.
  3. Sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione dopo il suo insediamento di scegliere l’assetto organizzativo che intende adottare, indicando l’ambito preciso di operatività delle singole figure.


ART. 8 - Esercizi sociali

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
ll Consiglio di Amministrazione dovrà prowedere, nel rispetto dei termini e in genere delle norme civilistiche, alla predisposizione del bilancio per la sua approvazione.
Gli utili e gli avanzi di gestione, se non destinati ad incrementare il patrimonio sono impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge”.

ART. 9 - il Presidente

II Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, con voto segreto, a maggioranza assoluta dei membri assegnati del Consiglio, nella prima seduta.
Il Presidente dura in carica quanto ii Consiglio che lo ha nominato e può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione con la stessa maggioranza prevista per la nomina, previa notificazione allo stesso di apposita mozione di sfiducia firmata da almeno la metà dei Consiglieri in carica, escluso il Presidente.
La mozione di sfiducia per la revoca del Presidente sarà discussa in Consiglio entro i 20 giorni dalla sua notificazione.
Qualora si ottenga la maggioranza di cui ai comma 3 del presente articolo, il Consiglio viene convocato entro i successivi 10 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

ART. 10 - Compiti e funzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Spetta al Presidente:

  • determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
  • convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
  • curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • svolgere funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione, regolandone i lavori;
  • sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata ai campo di attività della Fondazione;
  • esercitare ia sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
  • assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 20 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
Non è possibile emettere prowedimenti di urgenza nelle materie riservate alla esclusiva competenza del Consiglio previste all’art. 17 del presente Statuto.


ART. 11 - Vice-Presidente

Il Vice-Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, subito dopo la nomina del Presidente, tra i propri membri con voto segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento. In caso di simultaneo impedimento il Consiglio verrà presieduto dal Consigliere Anziano che è il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.
Il Vice-Presidente può essere revocato con le stesse modalità previste per la revoca del Presidente.

ART. 12 - il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri, compreso il Presidente ed il Vice-Presidente, prescelti tra le persone operanti prevalentemente nella città e nella provincia di Bergamo, che siano di riconosciuta rettitudine e idonei all'elettorato passivo e possibilmente espressione di realtà operanti nell'ambito dell’associazionismo e volontariato di ispirazione cattolica. I Consiglieri vengono nominati dal Sindaco di Bergamo e tra essi vi sarà un Presbitero su indicazione del Vescovo di Bergamo.

ART. 13 - Compensi

Le cariche di: Presidente, Vice-Presidente e Consigliere possono essere remunerate.
Annualmente il Consiglio di Amministrazione, in fase di stesura del Bilancio di previsione, stabilisce di corrispondere ai Consiglieri di Amministrazione il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione oltre ad un gettone di presenza.
Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì stabilire in fase di stesura del Bilancio di previsione eventuali indennità anche per incarichi particolari affidati ai singoli Consiglieri.

Art. 14 - Durata e rinnovo dei Consiglio di Amministrazione

l Consiglieri durano in carica cinque anni dalla data di insediamento e possono essere sempre rinominati.
Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione dei Consigliere Anziano del nuovo Consiglio di Amministrazione (per Consigliere Anziano si intende il più anziano di età). I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio i cui compenenti devono essere nominati entro la data di naturale scadenza quinquennale. L‘attività del Consiglio di Amministrazione è disciplinata da apposito regolamento.

ART. 15 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute del Consiglio nell'arco dell'anno, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza dei due terzi dei votanti. Entro tre giorni il Presidente del Consigiio di Amministrazione richiederà all’organo competente, con riferimento all’art. 12, la sostituzione del membro decaduto o dimissionario.
I Consiglieri nominati in surroga rimangono in carica per il periodo che avrebbe dovuto rimanere il Consigliere decaduto o dimissionario, le dimissioni o la decadenza contestuale della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero Consiglio.

ART. 16 - Commissioni

Il Consiglio di Amministrazione si avvale di Commissioni nominate nel proprio seno con compiti consultivi e referenti.
Qualora il Consiglio di Amministrazione dopo il suo insediamento scelga quale organo le Commissioni si farà carico di regolamentare l’ambito di operatività delle stesse.

ART. 17 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo generale e amministrativo della Fondazione, ne approva i programmi e le direttive generali e ne controlla la corretta attuazione, in particolare:
  • delibera in ordine alle modifiche statutarie, con una maggioranza qualificata pari a 2/3 dei Consiglieri assegnati ed ai regolamenti della fondazione;
  • approva i bilanci annuali e pluriennali ed i conti consuntivi;
  • determina le variazioni del patrimonio immobiliare e delibera la contrazione di mutui;
  • elegge il Presidente ed il Vice Presidente;
  • nomina il Collegio dei Revisori Legali;
  • nomina, ove ritenuto, le Commissioni;
  • approva i regolamenti di funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e di funzionamento degli uffici.

ART. 18 - Adunanze del Consiglio di amministrazione

II Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte all’anno per l'approvazione di un documento di programmazione preventiva e per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 5 Consiglieri. Le adunanze sono indette tramite convocazione scritta, firmata dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ed almeno 24 ore prima qualora si verifichino casi di urgenza. Sono ammesse altre forme di comunicazione su autorizzazione dei Consiglieri in particolare le convocazioni tramite fax e posta elettronica. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi compenenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

ART. 19 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole deila maggioranza dei votanti.
Il Segretario provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

ART. 20 - il Collegio dei Revisori Legali

Il Collegio dei Revisori Legali, composto da tre membri, è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che ne designa pure il Presidente.
Il Collegio esercita le funzioni previste dalla legge ed ha pari durata in carica del Consiglio che lo nomina.
Il compenso per i Revisori è fissato all'atto della nomina sulla base delle tariffe professionali.
I Revisori devono essere scelti fra gli iscritti nei Registro dei Revisori Legali.

ART. 21 - ll Direttore

La Fondazione ha un Direttore che viene nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.
Il suo incarico ha la medesima durata del mandato del Consiglio che lo ha nominato.
Il Direttore risponde della gestione della Fondazione e del conseguimento dei irrisuitati; coordina e dirige il personale dipendente e provvede nell’ambito del budget assegnato ad assumere prowedimenti di gestione tramite la struttura organizzativa. Può essere revocato in ogni tempo con prowedimento del Consiglio con preavviso di almeno tre mesi.

ART. 22 - il Segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio su indicazione del Direttore, preferibilmente tra il personale dipendente.

ART. 23 - Personale

La pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni le mansioni e le modalità di assunzione del personale dipendente sono fissate nel regolamento interno per il funzionamento degli uffici, nel rispetto della vigente legislazione in materia ed in particolare in riferimento all'art. 3 comma 6 della L.R. n. 1/2003 - Estinzione della Fondazione
L'estinzione della Fondazione avviene con votazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, in presenza della impossibilità documentata del raggiungimento degli scopi statutari e perdurando una situazione di deficit di bilancio senza possibilità di piano di rientro. Copia della delibera dovrà essere notificata a cura del Segretario tempestivamente al Sindaco del Comune di Bergamo il quale dovrà prowedere alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 25 - Norme sulla devoluzione del patrimonio

Nel caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione i beni residui verranno destinati ad enti aventi scopi similari con sede nella città di Bergamo.

ART. 26 - Norme transitorie

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data del decreto di approvazione e di registrazione della Fondazione nel registro regionale delle persone giuridiche private (art.4 del Regolamento approvato dalla Giunta Regionale al n. 11 del 4/6/2003).

ART. 27 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative vigenti.